Art. 8.
(Casa di maternità).

      1. La casa di maternità è un servizio pubblico gestito dalla ASL competente per territorio anche attraverso società miste nelle quali la quota di partecipazione pubblica non deve essere inferiore al 51 per cento, o in convenzione con organizzazioni private con finalità sociali, che opera in stretto collegamento con i consultori al fine di consentire che il parto

 

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fisiologico possa svolgersi con la necessaria assistenza ostetrica e garantendo la presenza delle persone con le quali la donna desidera condividere l'evento. La casa di maternità è una struttura che, mantenendo in primo piano la dimensione affettiva e psico-relazionale tipica del parto a domicilio, offre un ambiente intermedio e protetto, proprio dell'istituzione socio-sanitaria.
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni individuano le zone sanitarie nelle quali sperimentare la casa di maternità, disciplinandone l'assetto gestionale e strutturale in attuazione delle disposizioni del presente articolo. La casa di maternità assiste i parti fisiologici al di fuori degli ospedali, contribuendo a diminuire il carico di lavoro dei reparti ostetrici, ed è costituita da spazi individuali ove possono essere ospitate la partoriente e altre persone di sua scelta, collegati fra loro da locali comuni debitamente attrezzati per le esigenze di assistenza al parto o per le attività culturali continuative per le donne. La casa di maternità è dotata di proprio personale sanitario, ausiliario e amministrativo selezionato dalla ASL competente per territorio.
      3. L'assistenza sanitaria e la tempestiva ospedalizzazione in caso di eventi patologici sopravvenuti sono garantite da una struttura ospedaliera della zona, che lavora in stretto contatto con la casa di maternità.